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VIETATO IL RICONOSCIMENTO FACCIALE IN ITALIA

Il Parlamento italiano ha approvato il blocco dei sistemi di riconoscimento facciale. Sarà quindi impossibile, almeno fino al 2025, installare tali impianti nei luoghi pubblici. La moratoria prevede il divieto sia per i privati che per le autorità, mentre resta per i comuni la possibilità di utilizzare la tecnologia del riconoscimento facciale previo parere del Garante della privacy, che comunque fino ad ora ha bocciato tutti i progetti presentati dalle amministrazioni.Decade così la proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che aveva ipotizzato l’uso del riconoscimento facciale come strumento antistupro in luoghi come le stazioni e i centri commerciali. Il decreto legge vieta espressamente l’installazione dei sistemi negli spazi pubblici, così come nei negozi e sui cartelloni pubblicitari. Unica eccezione, come si legge nella moratoria, sarà in caso di “trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero”.La moratoria conferma così la linea tracciata dal Parlamento Europeo, che ha recentemente approvato l’IA Act, regolamentazione sull’intelligenza artificiale che, oltre a vietare l’uso del riconoscimento facciale, ha anche previsto il divieto dei sistemi di analisi biometrica, della “polizia predittiva” e dei software che riconoscono le emozioni.Si tratta senza dubbio di una decisione più che mai importante, che dimostra come la politica sia ben consapevole dei rischi di una simile tecnologia. Oltre ad essere estremamente invasivo per la privacy, il riconoscimento facciale ha infatti già presentato diversi problemi. È accaduto spesso che i software dietro tale tecnologia si sbagliassero o che si registrassero casi di discriminazione. Senza contare che i modelli matematici di funzionamento del riconoscimento facciale sono ai più sconosciuti e le informazioni in merito sono difficilmente reperibili.Fra opacità, dubbi sull’efficienza e sull’efficacia, il voto del Parlamento ha compreso come la tecnologia non vada passivamente accettata come parte del progresso tecnologico. Ci auspichiamo che la moratoria venga rinnovata anche nel 2025 e che nel frattempo si apra un serio dibattito sui dubbi morali ed etici che tali sistemi sollevano nel rapporto con la società.

Il testo del decreto su riconoscimento facciale

  1. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell’esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all’impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’installazione e l’utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l’uso dei dati biometrici di cui all’articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all’entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente.11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018.

Le Sanzioni.

Nel frattempo, la mera installazione o l’impiego di apparecchiature che nei luoghi pubblici trattino indebitamente i dati biometrici determineranno una sanzione amministrativa (quelle, rispettivamente, previste dall’articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), salvo che il fatto non costituisca reato.

Le Eccezioni

I riconoscimento facciale potrà però essere impiegato per prevenzione e repressione dei reati o per l’esecuzione delle pene (detto volgarmente: per la ricerca dei latitanti).Le ipotesi di liceità dell’utilizzo del riconoscimento facciale sono indicate, tassativamente, in quelle previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, eventualmente con parere favorevole del Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 24 dello stesso decreto legislativo.