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Bonus Edilizi: l’Agenzia delle Entrate fa il punto delle novità normative.

da Altalex

Detrazione spese per visto e congruità, meno adempimenti per le opere in edilizia libera fino a 10mila euro.

Con la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E (testo in calce) l’Agenzia delle Entrate fa il punto sui bonus “edilizi” a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dei Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina”.

Spese per visto e congruità detraibili

Grazie al cd. Milleproroghe (articolo 3-sexies), la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, spetta per i bonus diversi dal Superbonus, ove si tratti di spese sostenute anche nell’intervallo temporale tra il 12 novembre il 31 dicembre 2021.

Edilizia libera per importi fino a 10mila euro

Salvi gli interventi afferenti al bonus facciate, non sussiste l’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, per fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, differenti da quelli di edilizia libera, di importo globale che non oltrepassa i 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari ovvero sulle parti comuni dell’edificio.

L’importo di 10mila euro deve essere calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.

L’esonero opera per le spese sostenute dal 12 novembre 2021.

Posti auto e box

Nel documento di prassi vengono chiarite le modalità dell’opzione tra cessione del credito o sconto in fattura, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio preordinati alla realizzazione ovvero all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Dal 1° gennaio 2022 i contribuenti possono optare se cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021, ovvero fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022.

I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In tale ipotesi risulta necessario registrare il preliminare di acquisto, ovvero il contratto definitivo, entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia delle Entrate.

Cessioni di crediti

Dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Dalla stessa data, le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, purché siano clienti professionali, tuttavia, per i correntisti cessionari del credito non è possibile cederlo ulteriormente.

Sempre dal 1 maggio vige il divieto di cessione parziale, ovvero i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura, o cessione del credito, non possono formare oggetto di cessioni parziali dopo la “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

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