CRONACA E ATTUALITÀITALIA

Come si elegge il Presidente della Repubblica

Il mandato di sette anni da presidente della Repubblica di Sergio Mattarella scade giovedì 3 febbraio 2022. È stato infatti eletto il 31 gennaio 2015 (al quarto scrutinio, con 665 voti) ma, in base alla Costituzione, i sette anni presidenziali decorrono a partire dal giorno del suo giuramento (martedì 3 febbraio 2015) davanti al Parlamento riunito in seduta comune.

Il presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune, composto dai componenti della Camera dei deputati (630 deputati) e del Senato della Repubblica (321 senatori, compresi sei senatori a vita: Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia, e Liliana Segre) a cui si aggiungono i 85 delegati eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale elegge tre delegati (due rappresentanti della maggioranza e un rappresentante della minoranza) in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. In tutto, il collegio elettorale “presidenziale” è quindi composto da 1.009 cosiddetti “Grandi elettori” (articolo 83 della Costituzione).

La convocazione in seduta comune del Parlamento e dei delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è effettuata trenta giorni prima che scada il termine del suo mandato. La convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati.

Su queste basi, il 3 gennaio il presidente della Camera, Roberto Fico, sentita la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, per lunedì 24 gennaio, alle ore 15. Un solo punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione ha invece luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica (articolo 85 Costituzione).

Le procedure di voto per l’elezione del capo dello Stato si svolgono nell’Aula di Palazzo Montecitorio, e sono presiedute dal presidente della Camera, Roberto Fico. Al suo fianco siederà la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.

La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso in dettaglio le modalità di voto per l’elezione del nuovo capo dello Stato – rigorosamente in presenza – con un occhio in particolare al rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. È prevista una sola votazione al giorno, rispetto alle tradizionali due, al mattino e al pomeriggio: le misure anti Covid (sanificazione, aereazione, eccetera) hanno infatti allungato i tempi. La seduta per eleggere il Presidente della Repubblica è comunque unica, nel senso che l’assemblea, pur con le necessarie interruzioni dei lavori, non si scioglie fin quando l’elezione non è andata in porto.

L’accesso all’Aula di Montecitorio, consentito solo se in possesso di Green pass “base”, avverrà dal lato sinistro dell’emiciclo con un massimo di 50 grandi elettori alla volta. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Stimando circa 11 minuti per l’espressione del voto dei 50 grandi elettori ammessi in Aula le operazioni di voto e la fase di spoglio dovrebbero durare complessivamente 4 ore e mezza. In tutto, anche durante lo scrutinio, in aula non potranno esserci più di 200 persone. Nelle tribune, invece, potranno accedere 106 parlamentari e delegati regionali senza contingentamento per gruppo.

Per esprimere il proprio voto deputati, senatori e delegati regionali non avranno a disposizione i tradizionali catafalchi in legno con tendina in feltro – assai poco igienizzabili – ma quattro nuove cabine elettorali con l’urna per depositare la scheda di votazione dotate di un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e riservatezza del voto.

L’elezione del Presidente della Repubblica si svolge con votazioni a scrutinio segreto. Nei primi tre scrutini è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi dell’assemblea, pari a 673 elettori su 1.009; dal quarto scrutinio in poi è sufficiente la maggioranza assoluta (la metà più uno dei grandi elettori), pari a 505 elettori su 1.009 (articolo 83 Costituzione). I presidenti dei due rami del Parlamento non partecipano al voto.

In base all’articolo 84 della Carta costituzionale può essere eletto capo dello Stato ogni cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti politici e civili. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Prima di assumere le sue funzioni, il capo dello Stato presta giuramento pronunciando dinanzi al Parlamento in seduta comune la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione» (articolo 91 Costituzione. I parlamentari potranno entrare in Aula alla Camera per il giuramento del nuovo Presidente solo se in possesso di un tampone negativo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *